COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 14.07.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Vice Procuratore Federale, nei confronti di : – TANCHI Damiano affinché risponda: “della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) anche, con riferimento all’art. 40, commi 1 e 3 lettera h) del Regolamento AIA, per aver volontariamente e coscientemente alterato lo statino, omettendo di riportare, in modo difforme dal vero, sul rapporto di gara del 12/10/2013 fra La Castellana e l’ASD Pozzo 1985, l’espulsione del calciatore Roscoffi Michele, effettivamente allontanato dal campo, segnalando, in sua vece “…il dirigente della medesima società La Castellana, sig. Bibiani Fabio””.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 03 del 14.07.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Vice Procuratore Federale, nei confronti di : - TANCHI Damiano affinché risponda: “della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) anche, con riferimento all’art. 40, commi 1 e 3 lettera h) del Regolamento AIA, per aver volontariamente e coscientemente alterato lo statino, omettendo di riportare, in modo difforme dal vero, sul rapporto di gara del 12/10/2013 fra La Castellana e l’ASD Pozzo 1985, l’espulsione del calciatore Roscoffi Michele, effettivamente allontanato dal campo, segnalando, in sua vece “…il dirigente della medesima società La Castellana, sig. Bibiani Fabio””. FATTO Con provvedimento in data 06/02/2014, ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale dott. Gioacchino Tornatore ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Damiano Tanchi per rispondere dell’addebito in epigrafe contestato. All’udienza di trattazione del 26/06/2014 erano presenti: il dott. Giuseppe Patassini in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; il sig. Damiano Tanchi, ritualmente convocato, non era presente. All’udienza suddetta la Commissione si è riservata la decisione. Visto il deferimento, sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, esaminati gli atti e ritenuta la propria competenza, la Commissione osserva quanto segue. Il presente deferimento trae origine da una segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Umbria che accludeva una nota della ASD Pozzo 1985 nella quale si lamentava che l’arbitro della gara La Castellana / Pozzo del 12/10/2013, valida per il Campionato di 2^ Categoria, sig. Damiano Tanchi della sezione di Terni, “ometteva di trascrivere nel referto le espulsioni comminate a due giocatori de La Castellana…per la precisione…del n. 8 Roscoffi e del nr. 6 Calvani”. Dall’esame degli atti del procedimento emerge in primo luogo la prova documentale dell’addebito: nel rapporto di gara, infatti, il sig. Tanchi ha omesso di indicare l’espulsione dal campo del calciatore Michele Roscoffi, riportando invece quella del dirigente Fabio Bibiani. I testimoni escussi dalla Procura hanno confermato che a fine gara l’Arbitro aveva espulso il sig. Roscoffi (n. 8 del Pozzo), mostrandogli il cartellino rosso; il sig. Mauro Rinalducci, accompagnatore della squadra del Pozzo, ha anche aggiunto che detta espulsione era stata riportata dal Direttore di gara nel rapportino (o statino) consegnato alle due Società, circostanza che infatti risulta documentata. Il sig. Tanchi ha in effetti riconosciuto di aver espulso il calciatore Roscoffi per aver colpito un calciatore avversario nel corso di una piccola rissa; in quell’occasione il dirigente del Pozzo Bibiani gli aveva detto di essere stato lui a colpire il calciatore de La Castellana. Il Tanchi ha poi aggiunto che, in fase di stesura del rapporto, ritenendo che autore del gesto potesse essere il Bibiani, aveva cancellato il nome del Roscoffi dallo statino (circostanza anch’essa risultante dagli atti) non ritenendolo espulso. Alla luce di quanto precede ed anche in considerazione del comportamento processuale del deferito, non presentatosi all’udienza stabilita, la Commissione ritiene che l’addebito mosso all’arbitro sig. Damiano Tanchi, con riferimento all’art. 1, comma 1, del C.G.S. e all’art. 40, commi 1 e 3 lettera h) del Regolamento A.I.A., sia sufficientemente ed idoneamente provato. Per quanto concerne l’entità della sanzione da infliggere all’incolpato, congrua e commisurata ai fatti ascritti sia la sospensione per mesi due. P.Q.M. La Commissione Disciplinare applica al sig. DAMIANO TANCHI la sanzione della sospensione per il periodo di due mesi.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it