COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. MICHELE BORRIELLO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING CLUB TRESTINA – SAN GIUSTINO, DISPUTATA A CINQUEMIGLIA (PERUGIA) IL 11.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 84/BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 15.01.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA DEL SIG. MICHELE BORRIELLO FINO AL 31.12.2016;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 13.02.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. MICHELE BORRIELLO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING CLUB TRESTINA – SAN GIUSTINO, DISPUTATA A CINQUEMIGLIA (PERUGIA) IL 11.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 84/BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 15.01.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA DEL SIG. MICHELE BORRIELLO FINO AL 31.12.2016; HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 05.02.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali e da quanto ribadito dal direttore di gara in sede di audizione è emerso che al 10’ del secondo tempo il sig. Michele Borriello, allenatore dello Sporting Club Trestina, dopo essere stato più volte richiamato per proteste, veniva espulso dall’arbitro; a quel punto il sig. Borriello faceva indebitamente ingresso nel terreno di giuoco e colpiva il direttore di gara all’altezza del petto facendogli perdere l’equilibrio e finire a terra. L’arbitro, pur accusando leggero dolore per il colpo ricevuto, riusciva a portare a termine l’incontro senza problemi. L’episodio descritto è grave e meritevole di adeguata sanzione; la Corte ritiene tuttavia che, alla luce delle conseguenze di lieve entità derivate dalla condotta tenuta dal sig. Borriello, la squalifica inflitta dal G.S. possa essere ridotta fino al 31.12.2015. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al sig. Michele Borriello fino al 31.12.2015.
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