COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CANNARA – CITTA’ DI CASTELLO DISPUTATA A CANNARA IL 25.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 93 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 29/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MASCIOLINI LUCA PER TRE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CANNARA – CITTA’ DI CASTELLO DISPUTATA A CANNARA IL 25.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 93 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 29/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MASCIOLINI LUCA PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’assunto della Società reclamante, secondo il quale il Masciolini veniva fortuitamente a contatto con un componente della panchina avversaria, non trova conferma negli atti ufficiali di gara. Invero l’arbitro, sentito a chiarimenti da questa Corte, ha confermato il proprio referto ribadendo che, dopo l’esultanza della rete segnata dalla propria squadra, il calciatore Masciolini Luca si avventava volontariamente contro l’allenatore della squadra avversaria facendolo cadere a terra; tanto è vero che questo episodio provocava un tafferuglio tra vari tesserati tra i quali tre del Città di Castello, non potuti identificare, che colpivano ripetutamente il Masciolini. Ciò posto, a parere di questa Corte, la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Masciolini Luca appare congrua e commisurata alla’infrazione commessa e merita integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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