COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIS NUOVA ALBA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS NUOVA ALBA – PASSIGNANO DISPUTATA A S. MARTINO IN CAMPO IL 11.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 15/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MINCIGRUCCI NICOLA PER SEI GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIS NUOVA ALBA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS NUOVA ALBA - PASSIGNANO DISPUTATA A S. MARTINO IN CAMPO IL 11.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 15/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MINCIGRUCCI NICOLA PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, presa visione degli atti ufficiali della gara e all’esito dell’audizione dell’arbitro, ha accertato che il calciatore Nicola Mincigrucci, correndo verso il direttore di gara, lo ha spinto senza procurargli alcun dolore; l’arbitro, peraltro, ha precisato che tale gesto potrebbe essere stato enfatizzato anche dalla foga con la quale il calciatore si è diretto di corsa verso di lui, non riuscendo a fermarsi tempestivamente. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene congruo ridurre la squalifica a quattro giornate effettive di gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Nicola Mincigrucci a quattro giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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