COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. SANGEMINI SPORT IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANGEMINI SPORT – GS ALVIANO DISPUTATA A SANGEMINI IL 24.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A : – SQUALIFICA DELL’ALLENATORE MALAGOLI FRANCESCO FINO ALL’11/02/2015; – SQUALIFICA DEL CALCIATORE GIOVANNINI DAVIDE PER QUATTRO GARE; – SQUALIFICA DEL CALCIATORE MANCINI DIEGO FINO AL 31.12.2017; – RIPETIZIONE GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 13.02.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. SANGEMINI SPORT IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANGEMINI SPORT – GS ALVIANO DISPUTATA A SANGEMINI IL 24.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 92 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A : - SQUALIFICA DELL’ALLENATORE MALAGOLI FRANCESCO FINO ALL’11/02/2015; - SQUALIFICA DEL CALCIATORE GIOVANNINI DAVIDE PER QUATTRO GARE; - SQUALIFICA DEL CALCIATORE MANCINI DIEGO FINO AL 31.12.2017; - RIPETIZIONE GARA. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte rileva che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 6 C.G.S., in quanto assolutamente privo di motivazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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