COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PONTEVECCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO – PONTEVECCHIO DISPUTATA AD ASSISI IL 18.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BRUNORI GIULIO PER QUATTRO GARE E L’AMMENDA DI €.350,00 ALLA SOCIETÀ.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PONTEVECCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO - PONTEVECCHIO DISPUTATA AD ASSISI IL 18.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BRUNORI GIULIO PER QUATTRO GARE E L’AMMENDA DI €.350,00 ALLA SOCIETÀ. HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta il 05.02.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, presa visione degli atti ufficiali della gara e all’esito delle audizioni dell’arbitro, dell’assistente e della società reclamante, osserva quanto segue. Il direttore di gara ha interamente confermato i fatti con riferimento ai comportamenti del giocatore Brunori così che non si ravvisano ragioni o evidenze che inducano questa Corte a modificare la decisione adottata dal G.S. Al contrario, per quanto riguarda l’ammenda, effettivamente non si rinviene da un esame degli atti contenuti nel fascicolo, le motivazioni che hanno portato alla comminatoria dell’ammenda. Ciò posto la sanzione dell’ammenda irrogata dal G.S. deve essere integralmente riformata. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: A) annulla la sanzione dell’ammenda di Euro 350,00 inflitta dal G.S. alla Società reclamante; B) Conferma nel resto la decisione del G.S.. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it