COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 17.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO SOCIETA’ U.S.D. VIS FOSSATO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS FOSSATO – S.LORENZO LERCHI, DISPUTATA A FOSSATO DI VICO IL 27/09/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 33 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 01.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €. 750,00; – SQUALIFICA DELL’ALLENATORE PACO PALLOTTA FINO AL 27/10/2015.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 17.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO SOCIETA’ U.S.D. VIS FOSSATO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS FOSSATO – S.LORENZO LERCHI, DISPUTATA A FOSSATO DI VICO IL 27/09/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 33 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 01.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €. 750,00; - SQUALIFICA DELL’ALLENATORE PACO PALLOTTA FINO AL 27/10/2015. HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 16.10.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione delle sanzioni. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara e l’assistente, nonché il Presidente della società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, presa visione degli atti ufficiali della gara ed all’esito dell’audizione del direttore di gara, dell’assistente e della società reclamante osserva quanto segue. Il direttore di gara ha confermato il proprio referto precisando che quattro o cinque sostenitore della Vis Fossato, posizionati accanto alla recinzione del terreno di gioco, in zona peraltro transennata, proferivano continuamente insulti al suo indirizzo ed a quello dell’assistente per tutta la durata della gara. L’assistente ha confermato integralmente il rapporto a sua firma, circa il comportamento tenuto dai sostenitori del Vis Fossato durante la gara. Ciò posto considerato l’esiguo numero di sostenitori la sanzione dell’ammenda può essere contenuta in €.500,00. Quanto all’allenatore i fatti risultano confermati ma devesi evidenziare che trattasi di comportamento irriguardoso e non certamente a contenuto minaccioso e, pertanto, la squalifica può essere ridotta fino al 17/10/2014. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società, riduce: la squalifica inflitta all’allenatore Paco Pallotta fino al 17/10/2014; l’ammenda alla Società ad €.500,00.- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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