COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 24.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO SOCIETA’ U.P.D. TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO – MARTINEA, DISPUTATA A TUORO IL 05/10/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 37 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 08.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA DEL CALCIATORE LAHO ALDO PER TRE GIORNATE DI GARA

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 24.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO SOCIETA’ U.P.D. TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO - MARTINEA, DISPUTATA A TUORO IL 05/10/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 37 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 08.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA DEL CALCIATORE LAHO ALDO PER TRE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 23.10.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, presa visione degli atti ufficiali della gara, ha appurato che, il calciatore Laho Aldo ha attinto l’arbitro con dell’acqua fuoruscita dalla borraccia. Il direttore di gara ha specificato la volontarietà di tale gesto che, ad ogni buon conto, la Corte ritiene di poter qualificare come meramente irriguardoso. Alla luce di ciò la squalifica può essere ridotta a due giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla società, riduce la squalifica inflitta al calciatore Laho Aldo a due giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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