COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 07.11.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : 3) Astolfi Lucio, Presidente Soc. S.S.D. Sporting Terni Srl 4) Società S.S.D. Sporting Terni Srl affinchè rispondano: -il primo della violazione di cui all’Art. 1 c. 1 del C.G.S. e dell’Art. 8 c. 9 e 15 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter c. 11 delle NOIF, per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale presso LND, emessa all’esito del reclamo proposto dal calciatore Alessandro Rinaldi; – la seconda della violazione di cui all’Art. 4 c. 1 del C.G.S. per rispondere a titolo di responsabilità diretta per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente pro-tempore.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 07.11.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : 3) Astolfi Lucio, Presidente Soc. S.S.D. Sporting Terni Srl 4) Società S.S.D. Sporting Terni Srl affinchè rispondano: -il primo della violazione di cui all’Art. 1 c. 1 del C.G.S. e dell’Art. 8 c. 9 e 15 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter c. 11 delle NOIF, per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale presso LND, emessa all’esito del reclamo proposto dal calciatore Alessandro Rinaldi; - la seconda della violazione di cui all’Art. 4 c. 1 del C.G.S. per rispondere a titolo di responsabilità diretta per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente pro-tempore. FATTO E DIRITTO All’udienza di trattazione del 06.11.2014 sono presenti il dott. Patassini Giuseppe in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, nonché il Sig. Astolfi ed il Presidente della società deferita.. Preliminarmente il Tribunale da atto dell’intervenuta definizione della posizione relativa alla società ai sensi dell’art. 23 CGS, mediante la sanzione concorda di un punto di penalizzazione in classifica. Con riferimento alla posizione dell’Astolfi, la Corte rileva i fatti sono pacifici in quanto nemmeno contestati dal deferito. Rileva peraltro che l’Astolfi ha prodotto copia dell’accordo transattivo intervenuto con il calciatore Rinaldi, dal cui ricorso ha tratto origine la presente controversia. Ciò premesso Il Tribunale ritiene che la sanzione debba essere contenuta in tre mesi di inibizione. P.Q.M. Il Tribunale: ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata ai sensi dell’art. 23 CGS con riferimento alla società, applica nei confronti di quest’ultima la penalizzazione di un punto; dispone la sanzione di tre mesi di inibizione nei confronti dell’Astolfi Lucio.
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