COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 07.11.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : 1) CARDINALI FERRUCCIO, Presidente Soc. ASD Pierantonio Calcio 2) Società A.S.D. PIERANTONIO CALCIO affinchè rispondano: -il primo della violazione di cui all’Art. 1 c. 1 del C.G.S. e dell’Art. 8 c. 9 e 15 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter c. 11 delle NOIF; – la seconda della violazione di cui all’Art. 4 c. 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 07.11.2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : 1) CARDINALI FERRUCCIO, Presidente Soc. ASD Pierantonio Calcio 2) Società A.S.D. PIERANTONIO CALCIO affinchè rispondano: -il primo della violazione di cui all’Art. 1 c. 1 del C.G.S. e dell’Art. 8 c. 9 e 15 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter c. 11 delle NOIF; - la seconda della violazione di cui all’Art. 4 c. 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente; FATTO E DIRITTO All’udienza di trattazione del 06.11.2014 sono presenti il dott. Patassini Giuseppe in rappresentanza della Procura Federale della FIGC mentre non è presente l’incolpato Cardinali Ferruccio né alcuno per la società, sebbene regolarmente citati. L’incolpato Cardinali Ferruccio, nella sua qualità, deve rispondere delle violazione ascritte per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi economici presso la LND n. 127 del 23.04.2014, emessa a seguito del reclamo proposto dal calciatore Longobardi Giovanni. L’incolpata A.S.D. Pierantonio Calcio srl deve rispondere a titolo di responsabilità diretta per gli illeciti disciplinari ascritti al suo Presidente. Nell’ambito del procedimento, il rappresentante della Procura Federale, all’esito della discussione, ha chiesto l’applicazione della sanzione della inibizione pari a complessivi 6 mesi ed alla società ASD Pierantonio Calcio n. 2 punti di penalizzazione in classifica, nonché l’ammenda di €. 400,00. Il Tribunale osserva che emerge come documentalmente provata la responsabilità degli incolpati, in quanto i fatti, come assemblati, ricostruiti ed accertati dalla Procura Federale risultano pacifici e non suscettibili di una diversa valutazione ed interpretazione circa il reale accadimento degli stessi. Giova aggiungere altresì che, come risulta dagli atti, la società non faceva pervenire memorie difensive, né veniva interposto gravame nella deputata sede alla decisione adottata. P.Q.M. Il Tribunale, nel procedimento come sopra indicato, dichiara colpevole Cardinali Ferruccio nella sua qualità di Presidente della ASD Pierantonio Calcio. e la società ASD Pierantonio Calcio, per le violazioni rispettivamente ascritte, disponendo l’applicazione della sanzione, quanto al sig. Cardinali Ferruccio di mesi 6 di inibizione; quanto alla società ASD Pierantonio Calcio la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica.
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