COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 07.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AMC 98 IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMC 98 – PETRIGNANO, DISPUTATA A MONTECASTRILLI IL 18/10/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 22.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FRAIOLI FRANCESCO PER TRE GIORNATE DI GARA; ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LANARI DANIELE PER TRE GIORNATE DI GARA; ALL’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE VENTURI MAURIZIO FINO AL 21/11/2014.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 07.11.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AMC 98 IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMC 98 - PETRIGNANO, DISPUTATA A MONTECASTRILLI IL 18/10/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 45 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 22.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FRAIOLI FRANCESCO PER TRE GIORNATE DI GARA; ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LANARI DANIELE PER TRE GIORNATE DI GARA; ALL’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE VENTURI MAURIZIO FINO AL 21/11/2014. HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 06.11.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ed all’esito dell’audizione delle parti è emerso quanto segue. Il calciatore Francesco Fraioli, al momento dell’espulsione, ha tenuto comportamento offensivo ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara; considerata che la suddetta condotta sia consumata in un unico contesto e non può ritenersi concretamente minacciosa, la squalifica può essere contenuta in due giornate effettive di gara. Il calciatore Daniele lanari, spossessato del pallone da un avversario, lo ha colpito con un pugno nello stomaco: la squalifica per tre giornate di gara irrogata dal G.S. appare dunque congrua e meritevole di integrale conferma. Quanto in fine al dirigente Maurizio venturi, egli si è reso responsabile di un comportamento ingiurioso ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro; tale condotta va adeguatamente sanzionata, tuttavia la Corte ritiene di poter ridurre l’inibizione fino al 14/11/2014. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società, riduce la squalifica inflitta al calciatore Fraioli Francesco a due giornate effettive di gara; riduce l’inibizione inflitta al dirigente Venturi Maurizio al 14/11/2014; conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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