COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 07.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ OTRICOLI CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ALVIANO-OTRICOLI, DISPUTATA AD ALVIANO IL 11/10/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 15.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PISTINCIUC ADRIAN FLORIN PER CINQUE GIORNATE DI GARA;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 07.11.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ OTRICOLI CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ALVIANO-OTRICOLI, DISPUTATA AD ALVIANO IL 11/10/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 15.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PISTINCIUC ADRIAN FLORIN PER CINQUE GIORNATE DI GARA; HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 06.11.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’audizione delle parti davanti a questa Corte, ha permesso di ricostruire l’atteggiamento tenuto dal calciatore Pistinciuc Adrian Florin, reo di essere stato espulso per comportamento protestatario nei confronti dell’arbitro; tale atteggiamento veniva ripetuto al termine della gara. L’atteggiamento del calciatore va pertanto sanzionato ma, a parere di questa Corte, la squalifica può essere contenuta in quattro giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla società, riduce la squalifica inflitta al calciatore Pistinciuc Adrian Florin a quattro giornate effettive di gara. - Dispone la restituzione della tassa reclamo
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