COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 14.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ J.CAMPOMAGGIO STRONCONE C. IN RIFERIMENTO ALLA GARA J.CAMPOMAGGIO STRONCONE C. – OLYMPIA THYRUS S.FARINI, DISPUTATA A TERNI IL 12/10/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 16.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: ALL’INIBIZIONE FINO AL 31/01/2015 INFLITTA AL DIRIGENTE COPPARI STEFANO; ALL’INIBIZIONE FINO AL 31/01/2015 INFLITTA AL DIRIGENTE MASSARINI FABIO;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 14.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ J.CAMPOMAGGIO STRONCONE C. IN RIFERIMENTO ALLA GARA J.CAMPOMAGGIO STRONCONE C. – OLYMPIA THYRUS S.FARINI, DISPUTATA A TERNI IL 12/10/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 16.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: ALL’INIBIZIONE FINO AL 31/01/2015 INFLITTA AL DIRIGENTE COPPARI STEFANO; ALL’INIBIZIONE FINO AL 31/01/2015 INFLITTA AL DIRIGENTE MASSARINI FABIO; HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 13.11.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti è emerso che a fine gara i dirigenti della J.Campomaggio Stroncone C. Sig. Stefano Coppari e Sig. Fabio Massarini hanno strattonato e spinto il direttore di gara, il quale è riuscito a fare ingresso negli spogliatoi solo grazie all’intervento dell’osservatore arbitrale, il quale si è frapposto fra i predetti dirigenti e l’arbitro. Alla luce di quanto precede la Corte ritiene la sanzione comminata dal G.S. congrua e meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. Dispone restituirsi la tassa reclamo, in considerazione del parziale accoglimento del reclamo medesimo con riferimento alla posizione del calciatore Coppari Edoardo nel procedimento stralciato dal presente.
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