COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 28.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG GELSOMINO MIRCO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VENTINELLA – S. NICOLO’, DISPUTATA A SOCCORSO DI MAGIONE IL 09/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 16 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL 13.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE GELSOMINO MIRCO FINO AL 27/12/2014;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 28.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG GELSOMINO MIRCO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VENTINELLA – S. NICOLO’, DISPUTATA A SOCCORSO DI MAGIONE IL 09/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 16 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL 13.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE GELSOMINO MIRCO FINO AL 27/12/2014; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.11.2014, all’esito della riserva assunta il 20.11.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il Sig. Gelsomino Mirco, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato integralmente il rapporto, dal quale emerge che il Sig. Gelsomino Mirco, in occasione dell’espulsione comminata ad un proprio calciatore, cercava di ostacolarlo durante tale notifica e in seguito gli rivolgeva frasi offensive. Il comportamento tenuto dall’allenatore Gelsomini va senza dubbio sanzionato e la squalifica inflittagli dal G.S. appare equa e commisurata ai fatti commessi. P.Q.M. Respinge il reclamo confermando l’impugnata decisione del G.S.. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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