COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 28.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA F.C. IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA F.C. – NARNIA 2014, DISPUTATA A PERUGIA FRAZIONE SAN MARCO IL 09/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 58 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 13.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA CALCIATORE MONICCHI FILIPPO PER TRE GARE; AMMENDA €.500,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 28.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA F.C. IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA F.C. - NARNIA 2014, DISPUTATA A PERUGIA FRAZIONE SAN MARCO IL 09/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 58 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 13.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA CALCIATORE MONICCHI FILIPPO PER TRE GARE; AMMENDA €.500,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.11.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società reclamante, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali della gara ed all’esito dell’audizione del direttore di gare e della società reclamante questa Corte osserva quanto segue. Quanto all’espulsione del calciatore Monicchi Filippo, la condotta dello stesso può essere qualificata quale comportamento sicuramente violento, ma comunque avvenuto in un contesto di gioco; appare pertanto equo ridurre la squalifica a due giornate di gara. Quanto all’ammenda comminata dal G.S. alla società reclamante, a seguito del comportamento posto in essere nei confronti dell’arbitro da alcuni calciatori della San Marco Juventina e da alcuni tifosi della stessa società, al momento e subito dopo la decretata espulsione del suddetto calciatore, l’arbitro nel confermare il proprio rapporto precisando in maniera articolata le predette condotte. In particolare il direttore di gara ha ribadito di aver ricevuto tre spinte alla schiena da calciatori della San Marco Juventina non identificati, (che non gli procuravano dolore) ribadendo altresì il comportamento offensivo e minaccioso da parte della tifoseria del San Marco Juventina, segnatamente, di un suo sostenitore. La Sanzione dell’ammenda appare conseguentemente equa rispetto ai fatti contestati e come tale meritevoli di integrale conferma. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce a due giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Monicchi. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it