COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 28.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG MONTORI FRANCO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA DUCATO CALCIO – OLYMPIA THYRUS S.V.FARINI, DISPUTATA A SAN GIACOMO DI SPOLETO IL 02/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 06.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: INIBIZIONE FINO AL 31/10/2019; AMMENDA €.300,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 28.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG MONTORI FRANCO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA DUCATO CALCIO – OLYMPIA THYRUS S.V.FARINI, DISPUTATA A SAN GIACOMO DI SPOLETO IL 02/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 06.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: INIBIZIONE FINO AL 31/10/2019; AMMENDA €.300,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.11.2014, all’esito della riserva assunta il 20.11.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il Sig. Montori Franco, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato integralmente il rapporto, dal quale emerge che il Sig. Montori Franco lo ha aggredito con pugni e calci ed anche con la bandierina; tale condotta, protrattasi per circa 10/12 secondi ed interrotta soltanto dall’intervento di alcuni dirigenti del Ducato, ha provocato al direttore di gara dolore per alcuni minuti ed in conseguenza di ciò ha ritenuto opportuno recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Foligno per gli accertamenti del caso. Il comportamento violento tenuto dal Montori è di particolare gravità e merita pertanto adeguata sanzione. Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene congrua e commisurata ai fatti l’inibizione fino al 31/10/2019 irrogata dal G.S., sanzione che pertanto deve essere confermata. P.Q.M. Rigetta il reclamo confermando l’impugnata decisione del G.S.. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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