COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 28.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL QUADRELLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL AVIGLIANO – REAL QUADRELLI, DISPUTATA AD AVIGLIANO UMBRO IL 09/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 57 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 12.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA CALCIATORE EGW NARCISO RAWLINGS PER TRE GARE; SQUALIFICA CALCIATORE MACERIA MICHELE PER TRE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 28.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL QUADRELLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL AVIGLIANO – REAL QUADRELLI, DISPUTATA AD AVIGLIANO UMBRO IL 09/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 57 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 12.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA CALCIATORE EGW NARCISO RAWLINGS PER TRE GARE; SQUALIFICA CALCIATORE MACERIA MICHELE PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.11.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società reclamante, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti di gara è emerso che i calciatori EGWU Narciso Rawungs e Maceria Michele hanno entrambi strattonato e spintonato alcuni giocatori avversari; il Maceria, peraltro, ha anche tentato di aggredire un dirigente della squadra avversaria. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Maceria Michele debba essere confermata, mentre la squalifica inflitta al Sig. Egwu Narciso Rawungs possa essere ridotta a due giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce a due giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Egwu narciso Rawungs. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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