COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 28.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG IACOPELLI JACO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA CALCIO – AGELLO DISPUTATA AD ELLERA IL 09/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 57 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 13.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE IACOPELLI JACO PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 28.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG IACOPELLI JACO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA CALCIO - AGELLO DISPUTATA AD ELLERA IL 09/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 57 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 13.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE IACOPELLI JACO PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.11.2014, all’esito della riserva assunta il 20.11.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il Sig. Iacopelli Jaco, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato che, a gioco fermo, nel rialzarsi da terra il calciatore Jacopelli ha calpestato volontariamente alla coscia ed allo stinco un avversario a sua volta a terra. Considerato peraltro che l’arbitro ha specificato che il suddetto gesto non ha causato alcun pregiudizio al calciatore colpito, la sanzione può essere ridotta a tre giornate effettive di squalifica. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Jacopelli Jaco a tre giornate di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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