COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 05.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P. BALDACCIO BRUNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTIA 1924 – BALDACCIO BRUNI, DISPUTATA A COSTANO DI BASTIA UMBRA IL 02/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 06.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE COLESCHI ANDREA FINO AL 31/01/2015.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 05.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P. BALDACCIO BRUNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTIA 1924 – BALDACCIO BRUNI, DISPUTATA A COSTANO DI BASTIA UMBRA IL 02/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 06.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE COLESCHI ANDREA FINO AL 31/01/2015. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.12.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società reclamante, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali della gara ed all’esito dell’audizione del direttore di gara e della società reclamante, questa Corte osserva quanto segue. La condotta del calciatore Coleschi, a seguito dell’espulsione dello stesso decretata dal direttore di gara, può essere qualificata quale comportamento violento; tuttavia, in sede di audizione, il direttore di gara ha dichiarato che non si è trattato di una spinta particolarmente violenta e la stessa non gli ha provocato dolore. E’ vero, altresì, che il calciatore ha offeso l’arbitro, ma, a fine gara, mentre il direttore di gara rientrava negli spogliatoi, lo stesso si è scusato. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Coleschi Andrea fino al 09/01/2015. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce fino al 09/01/2015 la squalifica inflitta al calciatore Coleschi Andrea. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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