COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 05.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL DERUTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL DERUTA – MAGIONE, DISPUTATA A DERUTA IL 15/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 06.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE VESCHINI NICOLA PER CINQUE GARE; ALLA SQUALIFICA DELL’ALLENATIORE CENCI ALDO FINO AL 15/02/2015.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 05.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL DERUTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL DERUTA - MAGIONE, DISPUTATA A DERUTA IL 15/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 06.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE VESCHINI NICOLA PER CINQUE GARE; ALLA SQUALIFICA DELL’ALLENATIORE CENCI ALDO FINO AL 15/02/2015. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.12.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società reclamante, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali della gara ed all’esito dell’audizione del direttore di gara questa Corte osserva quanto segue. Quanto alla condotta posta in essere dall’allenatore Cenci Aldo, il direttore di gara ha confermato integralmente quanto in maniera articolata ha descritto nel supplemento di rapporto. La decisione del G.S. deve essere pertanto confermata. Quanto al comportamento del calciatore Veschini Nicola, sempre il direttore di gara ha confermato la condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario unitamente alle frasi ingiuriose proferite. Anche in questo caso la sanzione inflitta dal G.S. deve essere confermata. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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