COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 05.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MAGIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL DERUTA – MAGIONE, DISPUTATA A DERUTA IL 15/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 19.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE SCUOTA FEDERICO PER CINQUE GARE; ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ARANIBAR MARLON GIOVANNI PER QUATTRO GARE

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 05.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MAGIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL DERUTA - MAGIONE, DISPUTATA A DERUTA IL 15/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 19.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE SCUOTA FEDERICO PER CINQUE GARE; ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ARANIBAR MARLON GIOVANNI PER QUATTRO GARE HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.12.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società reclamante, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali della gara ed all’esito dell’audizione del direttore di gara e dalla società reclamante questa Corte osserva quanto segue. I fatti come descritti dal direttore di gara nel supplemento di rapporto appaiono pacifici come del resto si evince dallo stesso reclamo interposto dalla società ASD Magione. Quanto alla squalifica inflitta al calciatore Aranibar Marlon Giovanni, lo stesso espulso per doppia ammonizione, appare equo ridurre la squalifica a tre giornate effettive di gara. Quanto invece alla squalifica inflitta al calciatore Scuota Federico, la decisione del G.S. deve essere confermata stante la condotta violenta, come descritta nel supplemento di rapporto, posta in essere dal medesimo nei confronti di un calciatore avversario. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce a tre giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Aranibar Marlon Giovanni. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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