COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 12.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD GMT 2005 IN RIFERIMENTO ALLA GARA STRONCONE – GMT 2005, DISPUTATA A STRONCONE IL 16/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 11 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DEL 20.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCATORE PIMPOLARI NICO PER OTTO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 12.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD GMT 2005 IN RIFERIMENTO ALLA GARA STRONCONE – GMT 2005, DISPUTATA A STRONCONE IL 16/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 11 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DEL 20.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCATORE PIMPOLARI NICO PER OTTO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.12.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società reclamante, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha ribadito che il comportamento posto in essere dal calciatore Pimpolari Nico, è consistito in una leggera spinta all’altezza del petto dell’arbitro stesso, accompagnata dalla frase “era fuorigioco”. L’arbitro ha precisato, inoltre, che detta spinta non gli ha procurato alcun dolore e che in seguito all’espulsione il calciatore ha abbandonato il terreno di gioco disciplinatamente. Ciò premesso, rileva questa Corte che il comportamento del Pimpolari integra gli estremi della smodata protesta, sanzionabile con la squalifica di cinque giornate di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Pimpolari Nico a cinque giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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