COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 12.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD CAPOCAVALLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLOMBELLA – CAPOCAVALLO, DISPUTATA A COLOMBELLA IL 09/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 16 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL 13.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALA CALCIATORE DIANA LORENZO FINO AL 30/01/2015.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 12.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD CAPOCAVALLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLOMBELLA - CAPOCAVALLO, DISPUTATA A COLOMBELLA IL 09/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 16 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL 13.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALA CALCIATORE DIANA LORENZO FINO AL 30/01/2015. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.12.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società reclamante, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti in contestazione sono pacifici e non contestati dalla società reclamante. La sanzione comminata dal G.S. è da ritenere congrua rispetto a tali fatti e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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