COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 12.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ USD OTRICOLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA OTRICOLI – JC STRONCONE, DISPUTATA A OTRICOLI IL 12/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 19.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PISTINCIUC ARIAN FRORIN FINO AL 31/03/2015.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 75 del 12.12.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ USD OTRICOLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA OTRICOLI – JC STRONCONE, DISPUTATA A OTRICOLI IL 12/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 19.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PISTINCIUC ARIAN FRORIN FINO AL 31/03/2015. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.12.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società reclamante, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto già descritto nel proprio referto circa il comportamento posto in essere dal calciatore Pistinciuc. Ferma restando la gravità del fatto posto in essere dal suddetto calciatore, la Corte ritiene peraltro equo ridurre fino al 15/03/2015 la sanzione comminata dal G.S. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Pistinciuc fino al 15/03/2015. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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