COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 19.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FCD REAL VIRTUS IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL VIRTUS – MARTINEA 2013, DISPUTATA A PASSAGGIO DI BETTONA IL 23.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 65 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.11.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FERRONI OMAR PER QUATTRO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 19.12.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ FCD REAL VIRTUS IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL VIRTUS – MARTINEA 2013, DISPUTATA A PASSAGGIO DI BETTONA IL 23.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 65 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 26.11.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FERRONI OMAR PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dichiarato nel referto circa il comportamento posto in essere dal calciatore Ferroni. La sanzione comminata dal G.S. è congrua rispetto ai fatti in contestazione e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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