COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 19.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA PIETRALUNGHESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CORCIANO – PIETRALUNGHESE, DISPUTATA AD ELLERA IL 30.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.11.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: INIBIZIONE DIRIGENTE DURANTI FRANCESCO FINO AL 02/02/2015; SQUALIFICA CALCIATORE DURANTI FEDERICO PER TRE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 19.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA PIETRALUNGHESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CORCIANO - PIETRALUNGHESE, DISPUTATA AD ELLERA IL 30.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.11.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: INIBIZIONE DIRIGENTE DURANTI FRANCESCO FINO AL 02/02/2015; SQUALIFICA CALCIATORE DURANTI FEDERICO PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dai chiarimenti forniti in sede di audizione dall’arbitro è emerso che il dirigente Duranti Francesco ha pronunciato reiterate frasi offensive all’indirizzo del direttore di gara, ma senza proferire frasi blasfeme. Alla luce di tale chiarimento l’inibizione può essere ridotta fino al 15/01/2015. Per quanto riguarda il calciatore Duranti Federico, quest’ultimo è stato espulso per aver pronunciato una frase blasfema; dopo la notifica dell’espulsione si è rivolto in maniera irriguardosa all’arbitro. Tale condotta, pur biasimevole, può essere sanzionata con la squalifica per sole due giornate di gara. P.Q.M. In accoglimento, la Corte riduce l’inibizione inflitta dal G.S. al dirigente Duranti Francesco fino al 15/01/2015 e riduce la squalifica inflitta al calciatore Duranti Federico a due giornate effettive di gare. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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