COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 09.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL DERUTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL DERUTA – MAGIONE, DISPUTATA A DERUTA IL 15.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 09.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL DERUTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL DERUTA - MAGIONE, DISPUTATA A DERUTA IL 15.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto, ribadendo in particolare che al 36° del secondo tempo il nr.6 del Real Deruta abbandonava il terreno di gioco dirigendosi verso lo spogliatoio a seguito di un infortunio. L’arbitro ha, altresì, escluso di aver mai autorizzato un nuovo ingresso in campo di detto calciatore successivamente al 36° del secondo tempo. In considerazione di quanto precede il reclamo deve essere respinto atteso che, per effetto delle espulsioni di due giocatori del Real Deruta decretate dall’arbitro successivamente al 36° del secondo tempo, detta società si è trovata a schierare in campo un numero di giocatori [sei] inferiore a quello minimo previsto dal regolamento [sette calciatori]. Ne è condivisibile quanto prospettato dalla società reclamante in ordine all’asserito errore commesso dall’arbitro a fine gara, per non aver consentito nuovamente l’ingresso in campo al calciatore nr.6 infortunato. Infatti,anche a voler per mera ipotesi riconoscere che detto giocatore fosse effettivamente in condizione di rientrare nel terreno di gioco, essendo già stata ufficialmente decretata la fine della gara l’arbitro non aveva alcuna possibilità di disporne la ripresa. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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