COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 09.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA AGELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AGELLO – CASTIGLIONESE MACCHIE, DISPUTATA AD AGELLO IL 16.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 09.01.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA AGELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AGELLO – CASTIGLIONESE MACCHIE, DISPUTATA AD AGELLO IL 16.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 03.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In sede di audizione dinanzi a questa Corte, il direttore di gara ha riconosciuto nella persona di Volpi Matteo il calciatore che ha effettivamente partecipato alla gara oggi in discussione. Tale riconoscimento è avvenuto all’esito del confronto effettuato dal direttore di gara con i calciatori Volpi Matteo e Volpi Francesco, entrambi presenti in sede di audizione. Da quanto precede consegue che il nominativo di Volpi Francesco, che compare nella distinta ufficiale di gara, è da intendersi un errore materiale posto in essere dalla società Agello in occasione della redazione della suddetta distinta, ove – appunto – il nominativo di Volpi Francesco è stato erroneamente inserito in luogo di Volpi Matteo, non presente in tale occasione. Il direttore di gara ha, infatti, ulteriormente precisato che il giocatore Volpi Francesco non era presente nel terreno di gioco in occasione della suddetta gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo ed in riforma dell’impugnata decisione, la Corte annulla la sanzione inflitta dal G.S. e conferma il risultato della gara acquisito sul campo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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