COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 16.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ USD PIEVESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA BALDACCIO BRUNI – PIEVESE, DISPUTATA AD ANGHIARI IL 01.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 70 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 04.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’INIBIZIONE DIRIGENTE RELLA ANDREA FINO AL 30/06/2015 ED ALL’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €. 400,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 87 del 16.01.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ USD PIEVESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA BALDACCIO BRUNI - PIEVESE, DISPUTATA AD ANGHIARI IL 01.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 70 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 04.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’INIBIZIONE DIRIGENTE RELLA ANDREA FINO AL 30/06/2015 ED ALL’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €. 400,00. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali della gara ed all’esito dell’audizione dell’arbitro la condotta addebitata al dirigente della Pievese Calcio Rella Andrea, così come descritta nel referto appare pacifica, allorchè detto dirigente minacciava di rompere la bandierina sulla testa dell’arbitro nel momento in cui lo stesso veniva allontanato dal direttore di gara. Comportamenti minacciosi che proseguivano a fine gara unitamente ad altri sostenitori della Pievese. La decisione del G.S. merita pertanto integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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