COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 16.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ORVIETANA CALCIO SRL IN RIFERIMENTO ALLA GARA MACCHIE – ORVIETANA, DISPUTATA A MACCHIE DI AMELIA IL 14.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 76 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 17.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL MASSAGGIATORE ZARA FABIO FINO AL 30/01/2015.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 87 del 16.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ORVIETANA CALCIO SRL IN RIFERIMENTO ALLA GARA MACCHIE - ORVIETANA, DISPUTATA A MACCHIE DI AMELIA IL 14.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 76 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 17.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL MASSAGGIATORE ZARA FABIO FINO AL 30/01/2015. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il fatto descritto nel referto arbitrale è pacifico e non contestato dalla società reclamante. La sanzione appare peraltro eccessiva rispetto alla gravità dell’episodio e questa Corte ritiene opportuna una sua riduzione fino al 20 gennaio 2015. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce fino al 20/01/2015, la squalifica nei confronti del massaggiatore Zara Fabio. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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