• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 23.01.2015
Delibera della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nr. 5256/140pf11-12/SP/blp del 01 marzo 2013 nei Confronti di : 1) LI GOBBI Sergio; 2) TADDEI Ornella; 3) ASD GIORGIO TADDEI per rispondere: 1) Il Signor Li Gobbi Sergio, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.21, comma 4, delle N.O.I.F. per avere, nella stagione sportiva 2010/2011, seppur in costanza di tesseramento con la società S.G. Valnerina, svolto attività di proselitismo per conto ed a favore della ASD Giorgio Taddei, contattando genitori di giovani tesserati con società consorelle, al fine di determinare un loro trasferimento, per la successiva stazione, alla ASD Giorgio taddei, società con la quale si sarebbe tesserato nella stagione 2011/2012; 2) La Signora Taddei Ornella della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.21, comma 4, delle N.O.I.F. per avere, nella stagione sportiva 2010/2011, consentito e comunque non impedito che venisse reiteratamente svolta a vantaggio della sua società attività di proselitismo nei confronti di calciatori vincolati con altre società, da parte del Signor Li Gobbi Sergio, peraltro, tesserato con altra consorella; 3) La Società ASD Giorgio Taddei, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art4, comma 1 e 2 , del C.G.S. in relazione alle violazioni ascritte al proprio Presidente ed al Sig. Li Gobbi nella stagione 2010/2011. ha pronunciato la seguente decisione.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 23.01.2015
Delibera della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nr. 5256/140pf11-12/SP/blp del 01 marzo 2013 nei Confronti di : 1) LI GOBBI Sergio; 2) TADDEI Ornella; 3) ASD GIORGIO TADDEI per rispondere: 1) Il Signor Li Gobbi Sergio, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.21, comma 4, delle N.O.I.F. per avere, nella stagione sportiva 2010/2011, seppur in costanza di tesseramento con la società S.G. Valnerina, svolto attività di proselitismo per conto ed a favore della ASD Giorgio Taddei, contattando genitori di giovani tesserati con società consorelle, al fine di determinare un loro trasferimento, per la successiva stazione, alla ASD Giorgio taddei, società con la quale si sarebbe tesserato nella stagione 2011/2012; 2) La Signora Taddei Ornella della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.21, comma 4, delle N.O.I.F. per avere, nella stagione sportiva 2010/2011, consentito e comunque non impedito che venisse reiteratamente svolta a vantaggio della sua società attività di proselitismo nei confronti di calciatori vincolati con altre società, da parte del Signor Li Gobbi Sergio, peraltro, tesserato con altra consorella; 3) La Società ASD Giorgio Taddei, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art4, comma 1 e 2 , del C.G.S. in relazione alle violazioni ascritte al proprio Presidente ed al Sig. Li Gobbi nella stagione 2010/2011. ha pronunciato la seguente decisione. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento nr. nr. 5256/140pf11-12/SP/blp datato 01 marzo 2013, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Li Gobbi Sergio e la Sig. Taddei Ornella, nonché l’ASD Giorgio Taddei [attualmente ASD Scuola Ternana Calcio] per rispondere degli addebiti in epigrafe, come rispettivamente contestati. All’udienza di trattazione del 07/11/2013 erano presenti: l’Avv. Giuseppe Patassini in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, nonché gli incolpati Li Gobbi Sergio e Taddei Ornella, mentre nessuno era presente per la società. Il rappresentante della Procura Federale, all’esito della discussione, concludeva affinché fosse dichiarata la responsabilità degli incolpati con l’applicazione, quanto: al Sig. Li Gobbi Sergio un anno di inibizione; alla Sig.ra Taddei Ornella sei mesi di inibizione; alla Società €. 2000,00 d’ammenda. L’impianto accusatorio prende le mosse dall’esposto del 12/07/2011, inoltrato al CRU dal Presidente dell’Oratorio San Giovanni Bosco, mediante il quale si portava a conoscenza gli Organi Federali di un comportamento “scorretto” posto in essere dal Sig. Li Gobbi Sergio, appartenente alla Scuola Calcio Giorgio Taddei [ora Scuola Ternana Calcio], nei confronti della società dell’esponente. In particolare veniva evidenziato che il Sig. Li Gobbi, dal maggio 2011, aveva reiteratamente contattato per telefono ragazzi tesserati con l’Oratorio San Giovanni Bosco, od i loro genitori, promettendo loro un futuro passaggio alla Ternana Calcio. Orbene, rileva questa Commissione che all’esito delle indagini svolte dalla procura Federale è sostanzialmente emersa la fondatezza di quanto riferito nel suddetto esposto, come dato evincersi dalle dichiarazioni rese alla Procura Federale da parte dei genitori di alcuni calciatori, ed in particolare da quelle rese dalla Sig.ra Di Lorido Ida e dal Sig. Greco Costantino. Costoro hanno infatti entrambi riferito di essere stati in più occasioni contattati dal Li Gobbi, dal maggio 2011 in poi affinchè i rispettivi figli si trasferissero presso la società Giorgio Taddei. Anche il Sig. Corbucci Corrado, segretario della società San Gemini, pur riferendo di non avere conoscenza diretta delle attività poste in essere dal Li Gobbi, ha tuttavia precisato di aver sentito di alcuni contatti telefonici da parte della società Giorgio Taddei nei confronti dei genitori di alcuni giovani calciatori appartenenti ad altre società. Analogamente ha riferito anche il Sig. Fiaschini Luciano, responsabile del settore giovanile della società San Gemini. In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che i fatti posti in essere dal Li Gobbi Sergio integrino le violazioni al medesimo ascritte e che conseguentemente, accertata la responsabilità dell’incolpato, il medesimo debba essere sanzionato con dieci mesi di inibizione. Alla condanna del Li Gobbi Sergio consegue la responsabilità della società Giorgio Taddei [ora Scuola Ternana Calcio] a titolo di responsabilità oggettiva, mentre la società stessa deve essere prosciolta dalla responsabilità diretta non essendo emersi elementi sufficienti a confermare tali ipotesi. Si ritiene quindi equo comminare alla società la sanzione dell’ammenda di €. 1.000,00. Con riferimento alla Sig. Taddei Ornella, questa Commissione ritiene invece che la stessa debba essere prosciolta da ogni addebito, atteso che, in virtù della documentazione fornita dalla segreteria del CRU, risulta che, nella stagione 2010/2011, la Sig. Taddei Ornella non rivestiva più la carica di Presidente della società Giorgio Taddei, come peraltro dalla medesima riferito nella seduta del 07/11/2013. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara: 1) Il Sig. Li Gobbi Sergio colpevole in ordine agli addebiti al medesimo ascritti disponendo nei suoi confronti l’applicazione della sanzione di dieci mesi di inibizione; 2) La società ASD Giorgio Taddei [ora Scuola Ternana Calcio] colpevole a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., disponendo nei suoi confronti la sanzione di €.1.000,00 di ammenda 3) La Sig. Taddei Ornella non colpevole in ordine agli addebiti ascritti.
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Delibera della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nr. 5256/140pf11-12/SP/blp del 01 marzo 2013 nei Confronti di : 1) LI GOBBI Sergio; 2) TADDEI Ornella; 3) ASD GIORGIO TADDEI per rispondere: 1) Il Signor Li Gobbi Sergio, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.21, comma 4, delle N.O.I.F. per avere, nella stagione sportiva 2010/2011, seppur in costanza di tesseramento con la società S.G. Valnerina, svolto attività di proselitismo per conto ed a favore della ASD Giorgio Taddei, contattando genitori di giovani tesserati con società consorelle, al fine di determinare un loro trasferimento, per la successiva stazione, alla ASD Giorgio taddei, società con la quale si sarebbe tesserato nella stagione 2011/2012; 2) La Signora Taddei Ornella della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.21, comma 4, delle N.O.I.F. per avere, nella stagione sportiva 2010/2011, consentito e comunque non impedito che venisse reiteratamente svolta a vantaggio della sua società attività di proselitismo nei confronti di calciatori vincolati con altre società, da parte del Signor Li Gobbi Sergio, peraltro, tesserato con altra consorella; 3) La Società ASD Giorgio Taddei, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art4, comma 1 e 2 , del C.G.S. in relazione alle violazioni ascritte al proprio Presidente ed al Sig. Li Gobbi nella stagione 2010/2011. ha pronunciato la seguente decisione."