COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 23.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ RIGALI IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIGALI – RESINA, DISPUTATA A RIGALI DI GUALDO TADINO IL 21.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 08/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE SANTIONI SAURO FINO AL 11/03/2015.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 23.01.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ RIGALI IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIGALI - RESINA, DISPUTATA A RIGALI DI GUALDO TADINO IL 21.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 08/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE SANTIONI SAURO FINO AL 11/03/2015. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti di gara ed all’esito dell’audizione dell’arbitro è emerso che l’allenatore Santioni Sauro, all’atto dell’espulsione per reiterate proteste, proferiva frasi minacciose e gravemente irriguardose nei confronti dell’arbitro, continuando tale condotta anche una volta posizionatosi sugli spalti. La condotta tenuta dal Santioni è sicuramente meritevole di adeguata sanzione che, tuttavia, la Corte ritiene di poter contenere nella squalifica fino al 25/02/2015. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. all’allenatore Santioni Sauro fino al 25/02/2015. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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