COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 23.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD COSMOS PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA COSMOS PIERANTONIO – CALZOLARO DISPUTATA A PIERANTONIO IL 21.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BELIA LORENZO PER SEI GARE; SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CORSICI LUCA PER SEI GARE; INIBIZIONE DIRIGENTE GARGAGLI PAOLO FINO AL 06/03/2015.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 23.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD COSMOS PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA COSMOS PIERANTONIO – CALZOLARO DISPUTATA A PIERANTONIO IL 21.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BELIA LORENZO PER SEI GARE; SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CORSICI LUCA PER SEI GARE; INIBIZIONE DIRIGENTE GARGAGLI PAOLO FINO AL 06/03/2015. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti di gara ed all’esito dell’audizione dell’arbitro è emerso quanto segue. Il calciatore Belia Lorenzo è stato espulso per aver commesso un grave fallo di gioco nei confronti di un avversario; dopo l’espulsione invece di lasciare l’impianto di gioco si è posizionato in tribuna rivolgendo farsi offensive all’indirizzo dell’arbitro ed offendendo e minacciando alcuni tifosi avversari, creando in tal modo tensione sugli spalti. La sanzione irrogata dal G.S. appare dunque commisurata ai fatti e meritevole di conferma. Il calciatore Corsici Luca è stato espulso per avere spinto un avversario facendolo cadere a terra; dopo la notifica dell’espulsione il Corsici ha tenuto un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara, pur senza minacciarlo concretamente. Alla luce di ciò la squalifica può essere ridotta a quattro giornate di gara. Il dirigente Gargagli Paolo alla fine del primo tempo ha protestato vibratamente nei confronti del direttore di gara, ritardando il suo rientro negli spogliatoi. Tale condotta va sicuramente sanzionata: tuttavia, tenuto conto della non particolare gravità dei fatti, l’inibizione può essere ridotta fino al 07/02/2015. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Corsici Luca a quattro giornate di gara e l’inibizione inflitta al dirigente Gargagli Paolo fino al 07/02/2015. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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