COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 23.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD FONTANELLABRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA FONTANELLE BRANCA – MONTONE DISPUTATA A FONTANELLE BRANCA DI GUBBIO IL 20.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CACIAMANI GIORGIO PER DUE GARE; INIBIZIONE DIRIGENTE MONACELLI MASSIMO FINO AL 13/03/2015 AMMENDA DI €. 600,00 ALLA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 23.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD FONTANELLABRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA FONTANELLE BRANCA – MONTONE DISPUTATA A FONTANELLE BRANCA DI GUBBIO IL 20.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CACIAMANI GIORGIO PER DUE GARE; INIBIZIONE DIRIGENTE MONACELLI MASSIMO FINO AL 13/03/2015 AMMENDA DI €. 600,00 ALLA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte presa visione degli atti di gara ed all’esito dell’audizione dell’arbitro osserva quanto segue. Preliminarmente devesi rilevare che il reclamo avverso la squalifica del calciatore Cacciamani Giorgio per due gare è inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 letta a) C.G.S Rilevato quanto sopra la Corte rileva che i fatti, così come riportati nel referto e confermati in sede di audizione dal direttore di gara inerenti il comportamento dei sostenitori del Fontanelle branca e la condotta posta in essere dal dirigente Monacelli Massimo appaiono pacifici e non suscettibili di diversa interpretazione. Ritiene però che l’ammenda di €. 600,00 comminata dal G.S., anche in considerazione del fatto che gli episodi pirotecnici sono stati contenuti sia nella quantità che nella durata, possa essere ridotta ad €. 400,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: riduce l’ammenda alla società ad €. 400,00; dichiara inammissibile il reclamo proposto avverso la squalifica del calciatore Cacciamani Giorgio ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 comma 3 letta a) C.G.S. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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