COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 30.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CERBARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN GIUSTINO – CERBARA DISPUTATA A SAN GIUSTINO IL 11.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 15/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BACCI MATTIA PER SEI GARE
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 94 del 30.01.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CERBARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN GIUSTINO - CERBARA DISPUTATA A SAN GIUSTINO IL 11.01.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 15/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BACCI MATTIA PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti di gara ed all’esito dell’audizione dell’arbitro è emerso che il calciatore Bacci Mattia, caduto a terra unitamente al portiere della squadra avversaria, nel rialzarsi lo colpiva con un pugno al petto senza tuttavia provocare allo stesso alcuna conseguenza, tanto che questi poteva tranquillamente proseguire la gara. Alla luce di quanto precede e quindi della non particolarità della condotta del Bacci, la Corte ritiene congruo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. a quattro giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Bacci Mattia a quattro giornate effettive di gara - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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