COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 06.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. S.SABINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA FONTANELLABRANCA – SANTA SABINA DISPUTATA A GUBBIO IL 21.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 16 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO DEL 05/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MENCARELLI LUCA FINO AL 15/05/2015.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 06.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. S.SABINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA FONTANELLABRANCA – SANTA SABINA DISPUTATA A GUBBIO IL 21.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 16 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO DEL 05/01/2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MENCARELLI LUCA FINO AL 15/05/2015. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti di gara ed all’esito dell’audizione dell’arbitro è emerso che il calciatore Mencarelli Luca ha, in due occasioni spinto con le mani al petto il direttore nel corso di una protesta; l’arbitro ha peraltro precisato che tali gesti non gli hanno provocato dolore, tanto che ha potuto proseguire senza problemi la gara. Alla luce di quanto precede, ritenuto che la condotta tenuta dal calciatore Mencarelli non è stata connotata da particolare violenza e non ha provocato alcuna conseguenza, la Corte ritiene congruo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. fino al 25/03/2015. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Mencarelli Luca fino al 25/03/2015. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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