COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101/LND del 28/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING ALBATROS AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE PIETRANGELI MARCELLO FINO AL 31.12.2014, DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE AMADUCCI MARCO, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GENTILI FRANCESCO E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI CANTONE FERNANDO E CENTOMINI ANDREAS ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 20 C5 DEL 14.11.2014 (Gara: SPORTING ALBATROS – NUOVA FLORIDA del 10.11.2014 – Campionato Calcio a 5 Serie D di Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101/LND del 28/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING ALBATROS AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE DEL DIRIGENTE PIETRANGELI MARCELLO FINO AL 31.12.2014, DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE AMADUCCI MARCO, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GENTILI FRANCESCO E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI CANTONE FERNANDO E CENTOMINI ANDREAS ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 20 C5 DEL 14.11.2014 (Gara: SPORTING ALBATROS – NUOVA FLORIDA del 10.11.2014 – Campionato Calcio a 5 Serie D di Roma) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto: l’annullamento della sanzione relativamente al dirigente PIETRANGELI MARCELLO per errore di persona; la riduzione o annullamento della sanzione a carico dell’allenatore AMADUCCI MARCO, il quale avrebbe soltanto protestato nei confronti dell’arbitro senza alcuna frase offensiva, né avrebbe continuato a ingiuriare l’arbitro durante il corso della partita e la cui presenza negli incidenti post-gara sarebbe stata volta solo a calmare gli animi senza proferire alcuna ingiuria; la riduzione della sanzione a carico del calciatore GENTILI FRANCESCO il quale dopo l’espulsione non avrebbe tentato contatto fisico con l’avversario recandosi direttamente negli spogliatoi; la riduzione o annullamento della sanzione a carico dei calciatori CANTONE FERNANDO e CENTOMINI ANDREAS per non aver posto in essere i comportamenti contestati essendo stati individuati a caso dall’arbitro. Esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto, per tutti i tesserati per cui è stato proposto reclamo, i comportamenti concretizzatisi in atti invasivi di offese e minacce. Rilevato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., costituiscono fonte unica di prova. Considerato che i detti comportamenti sono stati sanzionati adeguatamente in prima istanza. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando tutte le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 96 del 21.11.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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