COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101/LND del 28/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE LUIGI RAMPULLA (TESS. MONTEVERDE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA X 6 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 19 DEL 6.11.2014 (Gara: SANT’ONOFRIO – MONTEVERDE del 1°.11.2014 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101/LND del 28/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE LUIGI RAMPULLA (TESS. MONTEVERDE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA X 6 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 19 DEL 6.11.2014 (Gara: SANT’ONOFRIO - MONTEVERDE del 1°.11.2014 – Campionato III Categoria Roma) La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; considerato che l’arbitro ha puntualmente segnalato, nel proprio rapporto, la condotta del giocatore il quale, a seguito della notifica del provvedimento disciplinare, tentava di sottrarre il cartellino dalle mani dell’arbitro, per poi strattonarlo ed offenderlo; ritenuto che le argomentazioni del ricorrente, volte a minimizzare il proprio comportamento quale “semplice gesto istintivo e privo di cattiveria”, non trovano assoluto riscontro nel referto arbitrale che costituisce, come è noto, fonte piena di prova, ai sensi dell’art. 35 C.G.S.; tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA di respingere il reclamo confermando la squalifica di 6 gare al calciatore Luigi Rampulla, così come anticipato sul C.U. n. 96 del 21/11/2014. La tassa reclamo va incamerata.
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