COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101/LND del 28/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ JENNE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2015 A CARICO DEL CALCIATORE VOLPI VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 70 DEL 23.10.2014 (Gara: JENNE – UNITED TORRE ANGELA del 19.10.2014 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101/LND del 28/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ JENNE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2015 A CARICO DEL CALCIATORE VOLPI VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 70 DEL 23.10.2014 (Gara: JENNE – UNITED TORRE ANGELA del 19.10.2014 – Campionato II Categoria) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, con cui si sostiene che il lancio del pallone contro l’arbitro da parte del calciatore VOLPI VALERIO sia stato esclusivamente un gesto di stizza causato dalla sua espulsione e si chiede, quindi, una sostanziale riduzione della squalifica, ritenuta spropositata rispetto ai fatti. Letti gli atti di gara, dai quali si deduce che il VOLPI, avendo tra le mani il pallone, lo lanciava con una mano contro il Direttore di gara, raggiungendolo ad uno stinco. Osservato che il gesto del citato calciatore, ancorché inaccettabile e censurabile, non abbia presentato comunque caratteristiche di grave intenzionalità, poiché l’interessato, all’atto del lancio, si trovava già il pallone tra le mani, senza averlo raccolto premeditatamente da terra. Considerato quanto sopra, questa Corte Sportiva DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore VOLPI VALERIO al 31.1.2015, così come pubblicato sul C.U. n. 91 del 14.11.2014. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it