COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 5/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DEL DIRIGENTE IANNILLI MASSIMILIANO (TESS. GALLICANO SPORT) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 30.6.2015 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 75 DEL 30.10.2014 (Gara: GALLICANO SPORT 2005 – VIRTUS CASILINO del 26.10.2014 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 5/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DEL DIRIGENTE IANNILLI MASSIMILIANO (TESS. GALLICANO SPORT) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 30.6.2015 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 75 DEL 30.10.2014 (Gara: GALLICANO SPORT 2005 – VIRTUS CASILINO del 26.10.2014 – Campionato II Categoria) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: il Dirigente IANNILLI MASSIMILIANO (tess. GALLICANO SPORT) ha contestato la decisione con cui il Giudice Sportivo Territoriale gli ha inflitto l’inibizione fino al 30.6.2015, assumendo di non aver avuto contatti di alcun genere con l’arbitro, essendo rimasto in panchina per tutta la durata dell’incontro e di aver poi lasciato tranquillamente l’impianto sportivo. Lo IANNILLI sostiene anche che, presumibilmente, le espressioni offensive e minacciose, siano state rivolte all’arbitro da sostenitori locali. Chiede, quindi, la revoca della sanzione a suo carico ed, eventualmente, una ammenda alla Società GALLICANO. Dalla lettura degli atti ufficiali emerge, per contro, una sequenza ben diversa da quanto dedotto dall’ interessato. Il citato Dirigente, infatti, da fuori il recinto di gioco, unitamente al custode del campo, offendeva e minacciava l’arbitro e, a fine gara, lo spintonava violentemente all’interno dello spogliatoio, facendolo urtare contro la porta metallica, ingiungendo poi al custode di chiudere l’acqua calda per non consentire al direttore di gara di usare la doccia. Tanto premesso, considerato il carattere di fonte di prova primaria e privilegiata del referto arbitrale, le doglianze dello IANNILLI non trovano fondamento, pertanto DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 102 del 28.11.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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