COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 5/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCIA FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GREGORI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 36 SGS DEL 13.11.2014 (Gara: MONTEFIASCONE – TUSCIA FOGLIANESE del 9.11.2014 – Campionato All. Reg.)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 5/12/2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCIA FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GREGORI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 36 SGS DEL 13.11.2014 (Gara: MONTEFIASCONE – TUSCIA FOGLIANESE del 9.11.2014 – Campionato All. Reg.) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società TUSCIA FOGLIANESE riconduce il comportamento del calciatore GREGORI ALESSANDRO a frasi di accesa protesta verso l’arbitro e verso gli avversari e chiede una riduzione della squalifica inflitta in primo grado. Letti gli atti ufficiali da quali si rileva che il GREGORI, espulso per le offese all’arbitro, durante l’intervallo assumeva un comportamento minaccioso verso gli avversari; considerato che il referto di gara costituisce, a i sensi dell’art. 35 del C.G.S., fonte primaria di prova e tenuto anche conto dell’adeguatezza della sanzione adottata dal Giudice Sportivo, le lamentele della ricorrente sono prive di fondamento, per cui, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 102 del 28.11.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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