COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 5/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FLORA 92 C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10.11.2016 A CARICO DEL CALCIATORE SALVONI ATTILIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 24 DEL 6.11.2014 (Gara: FLORA 92 CALCIO A 5 – UNITED APRILIA del 31.10.2014 – Campionato C5 Serie D Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 5/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FLORA 92 C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10.11.2016 A CARICO DEL CALCIATORE SALVONI ATTILIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 24 DEL 6.11.2014 (Gara: FLORA 92 CALCIO A 5 – UNITED APRILIA del 31.10.2014 – Campionato C5 Serie D Latina) La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali osserva quanto segue. La società ricorrente pur stigmatizzando il gesto del proprio tesserato sosteneva nella propria memoria difensiva che il proprio calciatore Salvoni Attilio, solo per superficialità e senza nessun intento intimidatorio, lanciava a fine gara il pallone contro il direttore di gara. A sostegno della propria tesi difensiva indicavano una diversa distanza tra calciatore e arbitro e che il pallone colpiva l’arbitro in maniera lieve senza causare conseguenze. Questa Corte Sportiva ritiene che il fatto oggetto di ricorso è stato descritto dal direttore di gara, nel proprio referto, in maniera dettagliata e precisa e che, pertanto, tale gesto è da considerasi senza dubbio violento. Come sono da considerarsi ingiuriose e denigratorie le espressione usate dal calciatore Salvoni nei confronti dell’arbitro. Ritenuto altresì che quanto accaduto è stato parzialmente ammesso dalla stessa ricorrente, si ritiene che la sanzione comminata dal Giudice sportivo sia congrua e condivisibile. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni del Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 96 del 21.11.2014 La tassa reclamo va incamerata. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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