COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 5/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ESPERIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MACARI DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 6.11.2014 (Gara: MARINA MARANOLA CALCIO – ESPERIA del 2.11.2014 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 109/LND del 5/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ESPERIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MACARI DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 80 DEL 6.11.2014 (Gara: MARINA MARANOLA CALCIO - ESPERIA del 2.11.2014 – Campionato II Categoria) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: il gesto del calciatore MACARI – pugno al viso ad un avversario facendolo cadere a terra, senza conseguenze, non può rientrare nella fattispecie generica di cui all’art. 19 del C.G.S., che prevede per atti di particolare violenza o gravità, una sanzione non inferiore a quattro giornate di gara. Nel caso in esame non si ravvisa, pertanto, come sopradetto , la corrispondenza tra il comportamento del MARCARI con la sanzione sopracitata , tenuto anche conto che l’avversario poteva continuare la gara, per cui la sanzione stessa va lievemente ridimensionata, tenuto conto delle considerazioni espresse dalla ricorrente. Detto ciò, questo Organo Giudicante DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore MACARI DANILO a 3 gare effettive, così come anticipato sul C.U. n. 91 del 14.11.2014. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it