COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO BOVILLE ERNICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 27.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE CAPOGNA GIANMARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 24 SGS DEL 20.11.2014 (Gara: ATL. BOVILLE ERNICA – ATL. FIUGGI del 16.11.2014 – Campionato All. Prov. Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO BOVILLE ERNICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 27.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE CAPOGNA GIANMARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 24 SGS DEL 20.11.2014 (Gara: ATL. BOVILLE ERNICA - ATL. FIUGGI del 16.11.2014 – Campionato All. Prov. Frosinone) La Società ATLETICO BOVILLE ERNICA con il presente ricorso, intende segnalare a questa Corte Sportiva di Appello, la eccessività della sanzione inflitta al proprio calciatore CAMPAGNA GIANMARCO. Pone in evidenza la reclamante, che il gesto compiuto dal CAPOGNA di aver spinto il Direttore di gara, è stato dettato essenzialmente per richiamarne l’attenzione, in quanto giudicava errata la sua decisione. Tra l’altro, sostiene la ricorrente, che il tutto avveniva in una fase di gara alquanto concitata e confusa, ma certamente non violenta, tanto che l’arbitro non subiva alcun danno fisico. Chiede la Società ASD ATLETICO BOVILLE ERNICA, nelle conclusioni, un ridimensionamento della squalifica inflitta al proprio calciatore CAPOGNA GIANMARCO. Questa Corte Sportiva di Appello, dall’esame degli atti di gara, rileva che il CAPOGNA poggiava le mani sul braccio destro dell’arbitro, spingendolo violentemente, dopodichè abbandonava tranquillamente il terreno di gioco. Questo Organo di Giustizia Sportiva, pur censurando il comportamento del calciatore, ritiene che, in effetti, la misura della sanzione possa essere ricondotta entro limiti di minore gravità, anche in considerazione al fatto che l’arbitro non ha conseguito alcuna conseguenza fisica. Detto ciò, questa Corte Sportiva di Appello territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo al 15.2.2015 la squalifica a carico del calciatore CAPOGNA GIANMARCO, così come anticipato sul C.U. n. 110 del 5.12.2014. La tassa reclamo va restituita
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