COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGILI URBANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 36 SGS DEL 13.11.2014 (Gara: LODIGIANI – VIGILI URBANI del 28.11.2014 – Campionato All. Reg. Ecc.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGILI URBANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 36 SGS DEL 13.11.2014 (Gara: LODIGIANI – VIGILI URBANI del 28.11.2014 – Campionato All. Reg. Ecc.) La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società reclamante ha richiesto la revisione delle decisione del Giudice Sportivo che le ha inflitto la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 103,00, assumendo che il mancato ritorno in campo dopo l’erroneo fischio arbitrale che aveva sospeso la partita fosse stato causato non da atteggiamento antisportivo ma dall’impossibilità di richiamare i propri giocatori; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale e valutata la dinamica dei fatti; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro il quale ha confermato di aver fischiato erroneamente la fine della partita al 3' min. di recupero del 2° tempo, ritenendo di aver espulso cinque giocatori della Società Lodigiani e di esser stato avvicinato da giocatori e dirigenti di tale Società nonché da altre persone entrate in campo che gli rappresentavano che le espulsioni erano state solo quattro; l’arbitro ha altresì attestato di aver pertanto chiesto, dopo pochissimi minuti, al dirigente presente della Società Vigili Urbani di far rientrare i giocatori in campo, atteso che ne erano rimasti presenti solo due sul terreno di gioco, di aver ricevuto da questi un rifiuto perché molti giocatori erano già negli spogliatoi sotto la doccia e di aver quindi sospeso definitivamente l’incontro; - considerato, quindi, che la condotta della Società Vigili Urbani è stata probabilmente causata dalla confusione seguita all’erronea decisione arbitrale di sospendere per la prima volta la partita e dall’ingresso di persone estranee in campo e valutato che, benché l’arbitro abbia tentato tutto il possibile per far riprendere la partita, invitando la Società reclamante a rientrare in campo dopo pochi minuti dall’errore, sia stato impossibile per questa dar corso positivo a tale richiesta; - ritenuto che il punteggio di 1 – 4 a carico della Società Vigili Urbani sia quello più favorevole conseguito sul campo dalla squadra avversaria. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo relativo alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1 – 4. Di accogliere parzialmente il reclamo revocando un punto di penalizzazione e l’ammenda di € 103,00 a carico della Società VIGILI URBANI, così come anticipato sul C.U. n. 110 del 5.12.2014. La tassa reclamo va restituita
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