COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SELVA DEI PINI POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.2.2015 A CARICO DEL CALCIATORE FILIPPINI MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 38 SGS DEL 20.11.2014 (Gara: CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – SELVA DEI PINI del 16.11.2014 – Campionato G.mi Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SELVA DEI PINI POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.2.2015 A CARICO DEL CALCIATORE FILIPPINI MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 38 SGS DEL 20.11.2014 (Gara: CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – SELVA DEI PINI del 16.11.2014 – Campionato G.mi Reg.) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo con cui la Società SELVA DEI PINI POMEZIA ha eccepito la decisione relativa alla squalifica fino al 20.2.2015 inflitta in primo grado al calciatore FILIPPINI MATTEO, deducendo che lo stesso si sarebbe limitato a poggiare una mano su una spalla dell’arbitro, per chiedere spiegazioni, senza peraltro strattonarlo, e chiedendo quindi una riduzione della sanzione; letti gli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), nei quali viene rappresentato che il FILIPPINI ha urlato improperi verso l’arbitro e, nel contempo, lo ha strattonato, spostandolo di circa un metro, continuando nelle ingiurie. Ritenute, alla luce di quanto sopra, prive di fondamento, le doglianze della ricorrente, nonché adeguata la sanzione inflitta per il grave gesto, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 110 del 5.12.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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