COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL PIEDIMENTE S. GERMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA REAL THEODICEA – REAL PIEDIMONTE S. GERMANO DEL 5.10.2014 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 88 DEL 13.11.2014
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 115/LND del 12/12/2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL PIEDIMENTE S. GERMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA REAL THEODICEA – REAL PIEDIMONTE S. GERMANO DEL 5.10.2014 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 88 DEL 13.11.2014 La Società REAL PIEDIMONTE SAN GERMANO, ha avanzato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. in epigrafe, chiedendo , nelle conclusioni, la sconfitta a tavolino per 0 – 3 a carico della Società REAL THEODICEA. Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, nel confermare il contenuto della decisione di cui al C.U.n. 80 del 6.11.2014, fa altresì presente che, ai sensi dell’art. 46 comma 5 del C.G.S., la Società reclamante avrebbe dovuto inoltrare contestuale copia del ricorso con raccomandata AR alla Società controparte. Poiché la Società REAL PIEDIMONTE SAN GERMANO, nel caso in esame, ha disatteso il contenuto di tale disposizione regolamentare, questa Corte DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo in argomento, confermando le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 110 del 5.12.2014. La tassa reclamo va incamerata
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