COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 122/LND del 19/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SELCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.1.2015 A CARICO DEL CALCIATORE SABUZI GIAMPIERO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 99 DEL 27.11.2014 (Gara: NUOVA CASETTE – SELCI del 22.11.2014 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 122/LND del 19/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA' SELCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.1.2015 A CARICO DEL CALCIATORE SABUZI GIAMPIERO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 99 DEL 27.11.2014 (Gara: NUOVA CASETTE – SELCI del 22.11.2014 – Campionato II Categoria) La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto l’annullamento o in subordine la riduzione della sanzione a carico del calciatore SABUZI GIAMPIERO assumendo che egli non avrebbe proferito alcuna offesa all’arbitro né, tantomeno, lo avrebbe stretto per un braccio; ascoltata, come da richiesta, la società interessata, la quale si è riportata al ricorso ribadendo altresì la segnalazione circa il rinvenimento su Facebook di dichiarazioni dell’arbitro contrastanti con i valori di lealtà sportiva; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale e valutata la dinamica dei fatti; rilevato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., costituiscono fonte unica di prova ma che tuttavia la squalifica a carico del calciatore SABUZI GIAMPIERO, per il comportamento concretizzatosi in atti invasivi di offese, debba essere ricondotta alla misura dei consolidati parametri utilizzati per casi analoghi a quello in esame; ritenuto che i fatti segnalati dalla società reclamante debbano essere vagliati dalla Procura Federale. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo al 15.1.2015 la squalifica a carico del calciatore SABUZI GIAMPIERO. Di trasmettere, il fascicolo alla Procura Federale per le apposite valutazioni in merito a quanto segnalato dalla Società SELCI, così come anticipato sul C.U. n. 116 del 12.12.2014 La tassa reclamo va restituita.
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