COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/LND del 9/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ACILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 33 DEL 27.11.2014 (Gara: CITTA’ DI ACILIA – ATLETICO ACILIA – Campionato Allievi Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/LND del 9/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO ACILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 33 DEL 27.11.2014 (Gara: CITTA’ DI ACILIA – ATLETICO ACILIA – Campionato Allievi Prov. Roma) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società ATLETICO ACILIA, contesta l’ammenda di €150,00, comminatale dal Giudice Sportivo di primo grado, assumendo che non erano presenti all’incontro propri sostenitori e minimizzando l’accensione dei fumogeni. Letti gli atti ufficiali – fonte di prova privilegiata (art. 35 del C.G.S.), dai quali si rileva che i tifosi della ricorrente, oltre ad offendere e minacciare ripetutamente l’arbitro ed accendere fumogeni durante la gara, in occasione di un’interruzione di giuoco, scuotevano la rete di recinzione e continuavano nelle ingiurie e minacce all’arbitro stesso, che reiteravano alla fine dell’incontro. Considerato che, alla luce di quanto sopra, non sono assolutamente accoglibili le lamentele della ricorrente, in quanto prive di consistenza, ed adeguata la sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice di prime cure, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate, così come anticipato sul C.U. n. 123 del 19.12.2014. La tassa reclamo va incamerata
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