COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/LND del 9/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ RIGNANO FLAMINIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2015 A CARICO DEL CALCIATORE FEBBRARO SAVERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 113 DELL’ 11.12.2014 (Gara: RIGNANO FLAMINIO – MAR.NA CALCIO del 7.12.2014 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/LND del 9/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ RIGNANO FLAMINIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2015 A CARICO DEL CALCIATORE FEBBRARO SAVERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 113 DELL’ 11.12.2014 (Gara: RIGNANO FLAMINIO – MAR.NA CALCIO del 7.12.2014 – Campionato II Categoria) L’A.S.D. RIGNANO FLAMINIO, con il presente ricorso premette, l’appartenenza del calciatore FEBBRARO SAVERIO alle Forze dell’Ordine e di persona sempre collaborativa con le istituzioni calcistiche, ed in merito a quanto riferito dal direttore di gara nel proprio rapporto, fa presente che è pur vero che prendeva per un braccio l’arbitro, ma in modo confidenziale, senza stringerglielo, ma esclusivamente per rassicurarlo, e non di certo lo minacciava per “ritorsione”. Per la ricorrente si tratta di una errata interpretazione dell’arbitro dell’accaduto e, quindi, chiede una rivisitazione della squalifica inflitta al calciatore FEBBRARO SAVERIO. Questa Corte Sportiva di Appello ha esaminato con la dovuta attenzione il ricorso in argomento, ma dalla lettura del referto arbitrale, emerge una descrizione dei fatti in modo diverso. Il direttore di gara, scrive che il calciatore FEBBRARO, espulso per doppia ammonizione, a fine gara, lo afferrava per un braccio stringendoglielo, e nel contempo, lo minacciava di ritorsione, qualificandosi agente della Forza Pubblica. E’ evidente da quanto sopra descritto, che il comportamento del FEBBRARO non può essere considerato né di natura confidenziale, né dovuto ad una errata interpretazione dell’accaduto da parte dell’arbitro. Considerato tutto ciò, appare a questo Organo di Giustizia Sportiva, che la sanzione inflitta al FEBBRARO sia del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dallo stesso. Detto tutto ciò, questa Corte Sportiva DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate, così come anticipato sul C.U. n. 123 del 19.12.2014. La tassa reclamo va incamerata
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